NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE MILANO 2018

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Il Consiglio comunale approva e ufficializza il NUOVO REGOLAMENTO D’USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

Tantissime le novità, alcune delle quali l’equiparazione tra verde pubblico e privato, la piena partecipazione dei cittadini e una maggior tutela degli alberi .

Un regolamento puntuale e completo che garantirà un utilizzo e una gestione delle aree verdi di Milano migliore e senza precedenti.

Il Regolamento è suddiviso in sette aree di intervento.

1. Norme generali

Il Regolamento si applica nelle aree a verde pubblico, con l’obiettivo di garantirne la fruibilità da parte di tutti i cittadini, e al verde privato, in entrambi i casi salvaguardando l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.

2. Coinvolgimento del cittadino nella gestione del verde pubblico e delle aree private

I cittadini possono contribuire alla riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali attraverso forme di collaborazione volontaria o sponsorizzazione regolamentate.

L’Amministrazione assegna inoltre in gestione particelle ortive ai cittadini, mentre attraverso i giardini condivisi i milanesi possono prendersi cura delle aree verdi di prossimità. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al loro decoro e alla manutenzione e hanno l’obbligo di curare le proprie piante e siepi affinché non invadano spazi di uso pubblico o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e veicolare o ostruendo la visibilità della segnaletica stradale.

3. Tutela delle aree verdi pubbliche

L’Amministrazione promuove la piena accessibilità e la fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità o ridotta mobilità. In tutte le aree verdi pubbliche, dove è vietato l’accesso ai veicoli a motore, il cittadino deve mantenere un comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale. È vietato ad esempio lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare nidi degli uccelli e tane, appendere oggetti ad alberi e arbusti, versare sostanze inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica presente nelle aree verdi, campeggiare, pernottare e accendere fuochi. L’utilizzo di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica.

4. Attività nelle aree verdi pubbliche

Il regolamento distingue tra aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico), dove l’accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione; aree gioco, dove è vietato fumare e introdurre cani;  aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità alle abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale; aree cani, dove gli animali possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che è tenuto a raccoglierne le deiezioni. Si parla inoltre di attività commerciali, che devono avere l’autorizzazione dell’Amministrazione e garantire la pulizia dell’area circostante, e di manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione, che sono consentite solo quando autorizzati dall’Amministrazione e non devono prevedere l’uso di apparecchiature rumorose.

5. Tutela delle aree verdi e degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree pubbliche e private

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l’abbattimento; qualsiasi intervento è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale e può essere eseguito solo da ditte specializzate.

6. Interventi sul verde nelle aree pubbliche e private

In caso di nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature, che possono essere effettuate ordinariamente rispettando la conformazione dell’albero e la regola del ramo “di ritorno”.  I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. La potatura (anche di siepi) o l’abbattimento si effettua tenendo conto anche del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli e, di norma, tra il 1° ottobre e il 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico o volti alla tutela dell’incolumità pubblica. In caso di abbattimento concesso il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate  e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. Qualora non fosse possibile effettuare la compensazione all’interno dell’area dove è stato effettuato l’intervento questa potrà avvenire in altro luogo concordato con gli uffici comunali. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle immediate vicinanze delle piante è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, con la protezione degli alberi a cura dal costruttore, pena il risarcimento danni.

7. Progettazione di aree verdi pubbliche e private

È indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente. Il Settore Verde fornirà supporto o rilascerà pareri o prescrizioni nel caso di interventi edilizi che comportino abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Edilizio. Il rapporto tra l’Amministrazione e gli agricoltori di arre coltivabili avviene attraverso la stipula di contratti e convenzioni. I conduttori devono garantire la cura, la pulizia e la fertilità del territorio e segnalare all’Amministrazione eventuali insediamenti abusivi o scarichi abusivi di rifiuti.

La delibera stabilisce infine le sanzioni amministrative, come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”, che verranno applicate dalla Polizia locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.

Ecco alcune modifiche apportate dal Consiglio Comunale rispetto al testo varato dalla Giunta:

– è stato sottolineato l’impegno a garantire la fruibilità delle aree verdi pubbliche agli utenti di ogni abilità motoria e sensoriale;

– è stata evidenziata la necessità di segnalare con appositi cartelli le aree verdi in cui è vietato l’ingresso;

– è stato sottolineato l’impegno a realizzare aree gioco fruibili anche ai bambini con disabilità o ridotta mobilità;

– il divieto di “bivaccare, pernottare” è stato sostituito con la dicitura “accamparsi di notte all’aperto”;

– è stato eliminato il divieto all’esercizio del modellismo aereo a motore nelle aree verdi;

– si è specificato che in caso di abbattimenti, la compensazione dovrà tenere conto sia del numero di alberi abbattuti sia della circonferenza degli stessi;

-è stata introdotta l’altezza di 150 cm per la recinzione di nuove aree cani.

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